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D.Lvo 26/05/2000 n. 241Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n. 241 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. G. U. n. 203 del 31 agosto 2000 -Supplemento Ordinario Il testo aggiornato con l'avviso di rettifica e l'errata-corrige pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2001 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; -Vista la legge 5 febbraio 1999 n. 25, ed in particolare, l'articolo 19; -Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230; - Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; -Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; -Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; -Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; -Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2000; -Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 - Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.". Art. 2 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè: 1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive; 2) al funzionamento di macchine radiogene; 3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;". b) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: "b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis; b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X." c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazione, ossia non si applica nè ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, nè alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, nè all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive." d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I-bis. 2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.". Art. 3 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è sostituito dal seguente: "Art. 2 - Principi concernenti le pratiche 1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare. 2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze. 3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali. 4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione. 5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni: a) esposizione di pazienti nell'ambito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne; b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non professionale al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica; c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo; d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti applicativi. 6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le pratiche che soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base: a) i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai fini della regolamentazione; b) l'incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente ridotta da risultare trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior parte delle circostanze; c) la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza probabilità apprezzabili che si verifichino situazioni che possono condurre all'inosservanza dei criteri definiti nelle lettere a) e b).". Art. 4 1. Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono sostituiti dal seguente: Art. 4 -Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV); b) apprendista: persona che riceve in un’impresa un’istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico; c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto; d) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt; e) autorità competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni; f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo. 1 Bq = 1 s-1 I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti: 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq (esattamente) 1 Bq= 2,7027x 10-11 Ci; g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto; sono inclusi l'uranio di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta; i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto; l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche; m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione; n) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L’unità di dose assorbita è il gray. o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione, l’unità di dose efficace è il sievert; p) dose efficace impegnata (E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti dall’introduzio ne di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto wT ; la dose efficace impegnata E(t) è definita da : E(t) = ST wT HT(t) Dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l’integrazio ne; l’unità di dose efficace impegnata è il sievert; q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi; r) dose equivalente (HT): dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualità della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l’unità di dose equivalente è il sievert; s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell’intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell’introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente impegnata è definita da: t +t H (t) =.t00 (t)dt TT per una singola introduzione di attività al tempo t0 dove t0 è il tempo in cui l’introduzione, HT ( ) è l’intensità di dose equivalente nell’organo o nel tessuto T al tempo , t è il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l’integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all’età di 70 anni per i bambini; l’unità di dose equivalente impegnata è il sievert; |
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